Regolamento della Camera Arbitrale

(Approvato con Delibera di Consiglio n. 12 del 15/11/2021)

Art. 1
LA CAMERA ARBITRALE

La Camera Arbitrale costituita presso la Camera di Commercio di Firenze viene denominata “Camera Arbitrale di Firenze” in quanto promossa fra la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, l’Ordine degli Avvocati di Firenze, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze ed il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato (d’ora in poi Ordini).

Art. 2
ATTIVITA’ DELLA CAMERA ARBITRALE

La Camera Arbitrale:

  1. amministra procedure di arbitrato rituale nazionali ed internazionali consistenti nella decisione di controversie in forma di lodo, destinato ad acquistare efficacia di titolo esecutivo;
  2. amministra procedure di arbitrato irrituale o libero nazionali ed internazionali, consistenti in decisioni che rivestono valore negoziale fra le parti;
  3. provvede alla nomina degli arbitri, qualora previsto nella convenzione arbitrale e nel Regolamento di procedura adottato;
  4. svolge attività di supporto al Presidente della Camera di Commercio, quando quest’ultimo è richiesto della nomina di un arbitro;
  5. gestisce arbitraggi, aventi ad oggetto la determinazione di elementi contrattuali non determinati, in tutto o in parte;
  6. gestisce perizie contrattuali, aventi ad oggetto lo svolgimento di accertamenti di natura tecnica su elementi del contratto;
  7. gestisce arbitrati rapidi e/o documentali;
  8. svolge attività promozionale per la conoscenza e l’utilizzo dell’istituto arbitrale.
Art. 3
SPESE DI FUNZIONAMENTO

Alle spese di funzionamento della Camera Arbitrale provvede la Camera di Commercio di Firenze.

Art. 4
ORGANI

Organo della Camera Arbitrale è il Consiglio, che si avvale, per l’esecuzione delle proprie determinazioni, della Segreteria.
Il Consiglio è costituito con delibera di Giunta camerale secondo le modalità di cui all’art. 5.

Art. 5
CONSIGLIO ARBITRALE

Il Consiglio Arbitrale è composto da sette membri dei quali uno, con funzioni di Presidente, scelto fra Segretario Generale, dirigenti e componenti della Giunta in rappresentanza della CCIAA, e sei nominati come segue:

  • due dall’Ordine degli Avvocati di Firenze;
  • due dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze;
  • due dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato.

Qualora le designazioni, in caso di sostituzione, non pervenissero entro i termini utili per il funzionamento della Camera Arbitrale, la Giunta camerale provvederà all’integrazione della composizione del Consiglio con proprio atto, tenuto conto della ripartizione stabilita.
Il Consiglio nomina, al suo interno, un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

Art. 6
DURATA E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni. Alla scadenza potranno essere riconfermati per ulteriori due mandati.
Le cariche sono gratuite.
Il Consigliere che sia assente per tre volte consecutive dalle riunioni del Consiglio Arbitrale, senza giustificato motivo, ne decade automaticamente.
Il Consigliere sostituto, nominato con le stesse modalità di cui all’art. 5, resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.
La carica di componente del Consiglio Arbitrale è incompatibile con la funzione di arbitro nelle procedure amministrate dalla Camera Arbitrale di Firenze.

Art. 7
ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO

Salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria, il Consiglio Arbitrale ha competenza generale su tutte le materie attinenti all’amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti. In particolare:

  • nomina gli arbitri, gli arbitratori ed i periti contrattuali, nelle procedure amministrate dalla Camera Arbitrale di Firenze, secondo i criteri previsti dall’apposito Disciplinare;
  • propone alla Giunta della Camera di Commercio, nonché agli Ordini, le modifiche del regolamento arbitrale;
  • stabilisce le regole deontologiche per gli arbitri;
  • avanza proposte ed esprime pareri nella materia arbitrale, su richiesta della Giunta della Camera di Commercio e/o degli Ordini;
  • decide sull’istanza di ricusazione dell’arbitro;
  • svolge le ulteriori attribuzioni previste dal Regolamento.

Le sedute del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Il componente del Consiglio Arbitrale che ritenga di essere in conflitto di interessi relativamente ad uno o più degli argomenti all’ordine del giorno della riunione, è tenuto a dichiararlo, astenendosi dalla discussione e dall’adozione dei relativi provvedimenti.

Art. 8
FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Arbitrale svolge le seguenti funzioni:

  • vigila sulla corretta applicazione del Regolamento;
  • convoca e presiede il Consiglio Arbitrale e deve provvedere alla convocazione quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio;
  • in caso di necessità e di urgenza e garantita comunque la preventiva consultazione dei consiglieri, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Arbitrale, compresa l’eventuale nomina degli arbitri; tali provvedimenti vengono ratificati da parte del Consiglio nella prima seduta utile.
Art. 9
SEGRETERIA

Presso la Camera Arbitrale funziona una Segreteria, composta dal personale individuato dal Dirigente camerale dell’area competente e retta dal Segretario, nominato anch’esso dal Dirigente tra le persone di comprovata esperienza in materia giuridica.

La Segreteria svolge le seguenti funzioni:

  • cancelleria per i Tribunali Arbitrali;
  • tenuta e conservazione della documentazione;
  • verifica della regolarità e del rispetto di tutte le norme procedurali;
  • verbalizzazione e assistenza alle sedute del Consiglio;
  • le ulteriori attribuzioni previste dal Regolamento.

Alla Segreteria, a riconoscimento dell’opera che la stessa svolge come cancelleria dei Tribunali Arbitrali, è attribuita una quota dei compensi pagati agli arbitri, calcolata ai sensi dell’art. 48 del Regolamento.

Art. 10
ARBITRI, CONSULENTI E ARBITRATORI

L’Elenco dei professionisti disponibili a ricoprire l’incarico di arbitro nelle procedure di arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Firenze è accessibile tramite il sito internet camerale e quello degli ordini.
I Requisiti per l’inserimento in detto elenco sono regolamentati da apposito disciplinare approvato dal Consiglio della Camera Arbitrale.
L’Elenco dei professionisti disponibili a ricoprire l’incarico di arbitratore o consulente nelle procedure di arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale è accessibile tramite il sito internet camerale.
I requisiti per l’inserimento nell’Elenco Arbitratori e Consulenti sono previsti da apposito disciplinare relativo ai requisiti per l’inserimento nell’elenco arbitratori e consulenti approvato dal Consiglio della Camera Arbitrale.

Art. 11
APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

La Camera Arbitrale presta la propria opera per lo svolgimento di arbitrati richiesti sul fondamento di una convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso), redatta in forma scritta, che faccia riferimento, con qualsiasi espressione, alla Camera Arbitrale o alla Camera di Commercio di Firenze. Se le parti non hanno espressamente disposto in modo diverso, tutte le controversie cui l’accordo compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediante arbitrato rituale; si fa luogo invece all’arbitrato libero o irrituale, solo se la volontà delle parti sia stata chiaramente espressa in tal senso nella convenzione arbitrale, ovvero le parti ne facciano concorde richiesta al momento dell’instaurazione del procedimento arbitrale.
Qualora non esista fra le parti una convenzione di arbitrato, oppure essa non faccia riferimento alla Camera Arbitrale o alla Camera di Commercio di Firenze, la parte che abbia interesse a promuovere un arbitrato davanti alla Camera Arbitrale di Firenze può farne richiesta nella domanda di arbitrato. Se l’adesione a tale richiesta, unitamente alla risposta alla domanda di arbitrato, non perviene alla Segreteria entro un termine che, salvo diversa indicazione della parte richiedente, è di trenta giorni dalla data in cui la controparte ha ricevuto la domanda, la Segreteria informa le parti che l’arbitrato non può avere luogo.
Le controversie che hanno ad oggetto l’esistenza, la validità o l’efficacia della convenzione di arbitrato o la competenza del Tribunale arbitrale, sono decise dagli arbitri con lodo vincolante tra le parti.

Art. 12
NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

Salvo diverso accordo tra le parti, il procedimento arbitrale è retto dal regolamento in vigore al momento della presentazione della domanda, dalle regole fissate di comune accordo dalle parti sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale, quindi dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.
In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale. È comunque attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.

Art. 13
NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA

Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o, successivamente, sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale sceglie le norme con cui il rapporto è più strettamente collegato.
In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del commercio.

Art. 14
SEDE DELL’ARBITRATO

Salvo diverso accordo tra le parti, la sede dell’arbitrato è presso la Camera Arbitrale di Firenze.
Tutti gli atti degli arbitrati successivi alla costituzione del Tribunale Arbitrale possono essere depositati indifferentemente presso la sede della Camera Arbitrale che presso le Segreterie degli Ordini, nei giorni e negli orari prestabiliti. Qualora gli atti siano depositati presso le Segreterie degli Ordini queste, entro il giorno lavorativo successivo al deposito, trasmetteranno anche per via telematica alla Segreteria della Camera Arbitrale quanto depositato e rilasceranno contestualmente alla parte depositante ricevuta relativa al deposito.
Il Tribunale Arbitrale, con il consenso delle parti e della Segreteria, può stabilire che le udienze o altre attività del procedimento si svolgano in luogo diverso dalla sede.

Art. 15
LINGUA DELL’ARBITRATO

La lingua dell’arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale. In difetto, la lingua dell’arbitrato è l’italiano.
La Segreteria indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.

Art. 16
DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI

Gli atti della procedura e i relativi allegati possono essere depositati in modalità telematica, a mezzo PEC, con atto sottoscritto digitalmente e all’interno del quale sia indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo dovuta con trascrizione dei numeri di serie delle marche da bollo acquistate, che le parti avranno cura di conservare per il periodo di prescrizione previsto dalla legge.
In alternativa, gli atti possono essere depositati in modalità cartacea presso la Segreteria in un originale per il proprio fascicolo, in un originale per ciascuna altra parte, in un originale per la Segreteria, e in tante copie quanti sono gli arbitri. La Segreteria indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito. Per quanto sopra è applicabile quanto previsto dall’art. 17, terzo comma. Gli eventuali documenti allegati agli atti devono essere depositati in una copia per la Camera Arbitrale, in una copia per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. In alternativa al deposito delle copie cartacee dei documenti per la Camera Arbitrale e per il Tribunale arbitrale è facoltà della parte inviare la medesima documentazione scansionata all’indirizzo PEC della Camera Arbitrale. E’ responsabilità della parte la corrispondenza tra quanto depositato attraverso PEC e l’originale.
Il Tribunale Arbitrale deve inviare tramite PEC, con le modalità di cui al comma 1, le ordinanze e i verbali di udienza qualora non formati con l’assistenza della Segreteria in un originale informatico per la Camera Arbitrale.
Se non è diversamente previsto dal Regolamento, le comunicazioni della Segreteria alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici ed a tutti i soggetti del processo in genere sono eseguite mediante trasmissione a mezzo PEC, lettera raccomandata a.r., ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla prova della loro ricezione.
Se la comunicazione deve essere effettuata entro un termine, essa si considera tempestiva se l’atto è inviato prima della scadenza dello stesso.

Art. 17
TERMINI

I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fissati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti, purché la proroga sia richiesta prima della scadenza del termine.
Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il termine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Art. 18
DOMANDA DI ARBITRATO

L’attore deve depositare la domanda di arbitrato con le modalità previste dall’art. 16.
La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene, ovvero è accompagnata, da:

  1. il nome e il domicilio delle parti, ivi compreso indirizzo PEC, e-mail e telefax al quale inviare le comunicazioni;
  2. l’accettazione espressa del Regolamento della Camera arbitrale, qualora l’accettazione non sia già contenuta nella clausola arbitrale sottoscritta dalla parte;
  3. la descrizione della controversia e le domande con l’indicazione del relativo valore;
  4. la nomina dell’arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
  5. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
  6. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulla eventuale richiesta di applicazione della procedura di Arbitrato Rapido Documentale di cui al successivo articolo 47, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell’arbitrato;
  7. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
  8. la convenzione arbitrale, ovvero l’invito alla controparte a dichiarare se accetta l’arbitrato;
  9. la prova dell’avvenuta trasmissione della stessa alla controparte, nel caso in cui sia l’attore a trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto.

La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto entro sette giorni lavorativi dalla data del deposito. L’attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria, che non trasmetterà in tal caso la domanda al convenuto, fatta salva la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera dell’attore.
Nell’ipotesi prevista dall’art. 35, primo comma, del d.lgs. 5/2003, la Segreteria provvede a trasmettere la domanda di arbitrato al competente Registro delle Imprese.

Art. 19
MEMORIA DI RISPOSTA

Il convenuto deve depositare la memoria di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di arbitrato, con le modalità di cui all’art. 16.
La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di procura e contiene, ovvero è accompagnata, da:

  1. il nome e il domicilio del convenuto, ivi compreso l’indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni;
  2. l’accettazione espressa del regolamento della camera arbitrale, qualora l’accettazione non sia già contenuta nella clausola arbitrale sottoscritta dalla parte;
  3. l’esposizione, anche breve e sommaria, delle difese;
  4. le eventuali domande riconvenzionali con l’indicazione del relativo valore;
  5. la nomina dell’arbitro ovvero le indicazioni utili sul numero degli arbitri e sulla loro scelta;
  6. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
  7. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulla eventuale accettazione della procedura di Arbitrato Rapido Documentale di cui al successivo articolo 47, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità e sulla lingua dell’arbitrato;
  8. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;
  9. l’eventuale dichiarazione di accettazione dell’arbitrato.

La Segreteria trasmette la memoria di risposta all’attore entro sette giorni lavorativi dalla data del deposito. Il convenuto può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all’attore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà all’attore, fatto salva la prova dell’avvenuta trasmissione ad opera del convenuto.
Il procedimento arbitrale prosegue anche nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta o non compaia, in qualunque fase del procedimento. Restano ferme le comunicazioni al convenuto nel corso dell’intero procedimento.

Art. 20
DOMANDA RICONVENZIONALE

Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare, con le modalità di cui all’art. 16 ovvero presso le Segreterie degli Ordini come previsto dall’art. 14, secondo comma, una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di ulteriore replica dell’attore al convenuto entro sette giorni lavorativi dalla data del deposito.
Nell’ipotesi prevista dall’art. 35, primo comma, del d.lgs. 5/2003, la Segreteria provvede a trasmettere la memoria contenente le domande riconvenzionali al competente Registro delle Imprese.

Art. 21
NUMERO DEGLI ARBITRI

Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un collegio composto da un numero dispari di arbitri.
In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indicare il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.
Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri superiore a quello previsto nella convenzione.

Art. 22
NOMINA DEGLI ARBITRI

Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
Se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria. Se l’accordo tra le parti non viene raggiunto, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il collegio arbitrale è così nominato:

  1. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se le parti non vi provvedono, l’arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale;
  2. il Presidente del Tribunale Arbitrale è nominato di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle parti. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria, il Presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.

Se l’arbitrato è disciplinato dall’art. 34 del d.lgs. 5/2003, ed in ogni altro caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o più arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Consiglio Arbitrale.
In tutti i casi in cui la nomina dell’arbitro compete al Consiglio Arbitrale, quest’ultimo nomina l’arbitro seguendo i criteri e le modalità previsti dal disciplinare per la nomina degli arbitri approvato dal medesimo Consiglio.

Art. 23
NOMINA DEGLI ARBITRI NELL’ARBITRATO CON PLURALITA’ DI PARTI

Quando le parti siano più di due – ove manchino o siano inidonee le pattuizioni sulla costituzione dell’organo arbitrale o quando non si riesca a costituire l’organo arbitrale entro il termine previsto per la risposta alla domanda di arbitrato – il Consiglio Arbitrale stabilisce, per quanto occorra, il numero e le modalità di nomina degli arbitri. Il Consiglio Arbitrale può provvedere direttamente alla loro nomina, ove le parti non vi abbiano proceduto entro il termine loro assegnato.

Art. 24
CONTROVERSIE CONNESSE

Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, siano proposte controversie tra loro connesse, il Consiglio Arbitrale, considerate le caratteristiche delle controversie e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può stabilire che le procedure siano affidate al medesimo organo arbitrale. Su accordo delle parti, il Consiglio Arbitrale autorizza la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano decise con unico lodo.
Qualora una stessa delibera sia oggetto di una pluralità di impugnazioni, il Consiglio Arbitrale può disporre che tali impugnazioni siano decise con un unico lodo.

Art. 25
INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere nominati arbitri, limitatamente agli arbitrati amministrati dalla Camera Arbitrale di Firenze:

  1. i componenti del Consiglio Arbitrale;
  2. i componenti del Consiglio e della Giunta, nonché i revisori dei conti della Camera di Commercio;
  3. i dipendenti della Camera di Commercio;
  4. gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a) e b).
Art. 26
ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI

La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto, anche tramite PEC, la dichiarazione di accettazione della nomina e del regolamento entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 27
DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI

Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza.
Nella dichiarazione di indipendenza l’arbitro deve indicare, precisandone periodo e durata:

  1. qualunque relazione con le parti o i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto nell’arbitrato, rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
  2. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all’oggetto della controversia;
  3. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.

La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scritte alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione. Decorso il termine previsto dal comma 3, l’arbitro è confermato dalla Segreteria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.
La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria.

Art. 28
RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI

Ciascuna parte può depositare un’istanza motivata di ricusazione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di procedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.
L’istanza di ricusazione può essere proposta, alternativamente, al Consiglio Arbitrale, ovvero al Tribunale di Firenze.
Nella prima ipotesi, essa deve essere depositata presso la Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione. L’istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria che assegna loro un termine per l’invio di eventuali osservazioni. Le altre parti possono, entro dieci giorni dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma precedente, proporre istanza di ricusazione incidentale, anche se è già trascorso il termine per proporre istanza di ricusazione in via principale.

Art. 29
SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

L’arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:

  1. l’arbitro rinuncia all’incarico dopo aver accettato;
  2. l’arbitro non è confermato ai sensi dell’art.27 del presente Regolamento;
  3. l’arbitro è revocato da tutte le parti;
  4. il Consiglio Arbitrale accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’arbitro;
  5. il Consiglio Arbitrale rimuove l’arbitro per la violazione dei doveri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;
  6. l’arbitro non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo. La Segreteria sospende il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.
  7. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva provveduto alla nomina dell’arbitro da sostituire. Se la parte non vi provvede entro i termini di cui all’art. 22, oppure l’arbitro nominato in sostituzione debba a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.

Il Consiglio Arbitrale determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.
In caso di sostituzione dell’arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.

Art. 30
COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

La Segreteria trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che sono stati versati i costi d’istruttoria e il fondo iniziale.
Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro venti giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per giustificati motivi, di cui si fa menzione nel verbale di costituzione.
La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri.
Da tale momento decorre il termine per il deposito del lodo di cui all’art. 43, comma 1.
Il verbale indica la sede e la lingua dell’arbitrato diversa dall’italiano e fissa le modalità ed i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale, la Segreteria trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2 e 3.

Art. 31
POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Anche su sollecitazione delle parti o dei loro difensori, in qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia, secondo le disposizioni del codice di procedura civile. Il provvedimento con cui il Tribunale Arbitrale dispone l’esperimento del tentativo di conciliazione sospende i termini per l’emissione del lodo fino alla conclusione del tentativo stesso, per un termine non superiore a quello previsto dalla legge.
Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento. La parte che, prima dell’inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso, ottenga dall’autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, qualora non ci fosse prova dell’avvenuta notifica, l’altra parte.
Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può disporre la loro riunione, se li ritiene connessi.
Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporne la separazione, qualora essa sia opportuna, tranne che le domande proposte debbano essere unitariamente decise.
Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare la rappresentanza o l’assistenza delle parti.

Art. 32
ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale provvede con ordinanza.
Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sottoscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.
Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.
L’ordinanza con la quale l’arbitro solleva la questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, è depositata insieme al fascicolo di arbitrato presso la Segreteria della Camera Arbitrale. La Segreteria trasmette l’ordinanza e il fascicolo alla Corte Costituzionale; provvede inoltre alla notifica dell’ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Presidente della Giunta Regionale, a seconda che la questione riguardi una norma statale o regionale. L’ordinanza, sempre a cura della Segreteria, è notificata altresì ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nonché, se si tratta di norma regionale, al Presidente del Consiglio Regionale competente.
Se l’ordinanza non è stata emessa in udienza, essa è comunicata alle parti con le modalità di cui all’art. 16 del presente Regolamento.

Art. 33
UDIENZE

Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d’intesa con la Segreteria e comunicate alle parti con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.
Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
Se una parte è assente all’udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all’udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, così come in tutti i casi di assenza di una parte per giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla redazione di un verbale.
Se lo ritiene opportuno, il Tribunale Arbitrale può fissare un’udienza preliminare, destinata a determinare con le parti i tempi ed i luoghi di svolgimento del processo arbitrale.
Se norme inderogabili applicabili al procedimento consentono agli arbitri l’emanazione di provvedimenti cautelari, il Tribunale Arbitrale fissa un’udienza per la discussione dell’istanza. In casi di eccezionale urgenza, il Tribunale Arbitrale può concedere il richiesto provvedimento cautelare senza la preventiva instaurazione del contraddittorio, fissando un’udienza per la conferma dello stesso entro dieci giorni dall’emissione del provvedimento.

Art. 33 bis
UDIENZE ONLINE

Il Tribunale arbitrale può, anche su richiesta di una o più parti e in presenza di circostanze eccezionali, con ordinanza motivata, decidere che l’udienza si tenga in via telematica.
Qualora una delle parti comunichi la propria indisponibilità allo svolgimento dell’udienza in via telematica, il Tribunale arbitrale può riconsiderare la decisione presa, se da tale comunicazione emergano nuovi elementi non conosciuti al momento dell’emissione dell’ordinanza.

Art. 34
ISTRUZIONE PROBATORIA

Il Tribunale Arbitrale può disporre l’interrogatorio delle parti, ed assumere d’ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
In casi eccezionali, e solo con ordinanza motivata, il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio componente l’assunzione delle prove ammesse.
Ove il Tribunale Arbitrale richieda l’ordine di comparizione del testimone, la parte interessata provvede al deposito dell’ordinanza nella cancelleria del Tribunale della sede dell’arbitrato, e cura le successive incombenze.
L’ordinanza del Presidente del Tribunale è depositata dalla parte interessata presso la Segreteria, che ne cura la trasmissione agli arbitri ed alle altre parti, e provvede agli altri adempimenti eventualmente necessari.

Art. 35
CONSULENZA TECNICA

Il Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio con ordinanza comunicata alla Segreteria o chiederne la designazione al Consiglio Arbitrale.
La Segreteria provvede a raccogliere la dichiarazione di imparzialità e indipendenza dei Consulenti Tecnici d’Ufficio nominati, nonché l’accettazione espressa del presente regolamento.
Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri.
Se sono nominati consulenti tecnici d’ufficio, le parti possono designare dei consulenti tecnici di parte.
Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti, direttamente o tramite i loro difensori, ed ai consulenti tecnici di parte eventualmente nominati di assistere alle operazioni di consulenza tecnica. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.

Art. 36
DOMANDE NUOVE

Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove proposte dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:

  1. la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accettare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibilità preliminarmente ad ogni difesa sul merito, e il Tribunale Arbitrale non rifiuta espressamente la decisione;
  2. la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
    In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente alle altre parti di rispondere per iscritto alle domande nuove, fissando all’uopo congrui termini.
Art. 37
INTERVENTO VOLONTARIO E CHIAMATA IN CAUSA DI UN TERZO

Se un terzo chiede di partecipare a un arbitrato pendente, oppure se una parte richiede la partecipazione di un terzo, il Tribunale Arbitrale, sentite le parti, decide tenuto conto di tutte le circostanze rilevanti.
L’intervento del terzo è consentito solo dopo la costituzione del Tribunale Arbitrale e fino alla precisazione delle conclusioni.
Il terzo che, intervenendo volontariamente nel processo, propone una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all’art. 18 del presente Regolamento.
La Segreteria trasmette l’atto di intervento alle parti, assegnando un termine non inferiore a venti e non superiore a trenta giorni per esprimere il proprio consenso. Ove entro il termine fissato non pervenga alla Segreteria il diniego delle parti, l’intervento si ha per ammesso. Qualora, nel termine assegnato, pervenga alla Segreteria un motivato dissenso da almeno una delle parti, sull’intervento del terzo decide il Tribunale Arbitrale.
Il terzo, che interviene volontariamente nella procedura senza proporre una domanda, deve depositare presso la Segreteria un atto, avente il contenuto di cui all’art. 19 del presente Regolamento. La Segreteria trasmette l’atto di intervento alle parti ed agli arbitri.
L’ordinanza, con la quale il Tribunale Arbitrale dispone la chiamata in causa del terzo nelle ipotesi in cui lo consentano le norme applicabili al procedimento, è trasmessa dalla Segreteria al terzo entro sette giorni lavorativi dalla data del deposito.
Nell’ipotesi prevista dall’art. 35, primo comma, del d.lgs. 5/2003, la Segreteria provvede a trasmettere l’atto di intervento del terzo che contenga una domanda al competente Registro delle Imprese.

Art. 38
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Il Tribunale Arbitrale, quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, dichiara la chiusura dell’istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
Il Tribunale Arbitrale, se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memorie di replica e un’udienza di discussione finale.
Dopo l’invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove allegazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istruttorie, salvo diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.
Le disposizioni precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.

Art. 39
TRANSAZIONE ED ESONERO DAL LODO

Le parti o i loro difensori comunicano congiuntamente alla Segreteria la rinuncia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall’obbligo di pronunciare il lodo. Nel caso la rinuncia agli atti provenga solo da alcune delle parti, la stessa deve avvenire mediante atto sottoscritto e notificato alle altre parti, e non ha efficacia, ai fini dell’esonero dall’obbligo di pronunciare il lodo, se non è accettata dalle altre parti. Nel caso in cui il Tribunale Arbitrale non sia ancora costituito, in presenza di detta ipotesi, la Segreteria dichiara la chiusura del procedimento arbitrale.

Art. 40
DELIBERAZIONE DEL LODO

Il lodo è deliberato con la partecipazione di tutti i componenti del Tribunale Arbitrale ed è assunto a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se una delle parti o uno degli arbitri lo richiede, oppure le norme applicabili al procedimento lo impongono.

Art. 41
FORMA E CONTENUTO DEL LODO

Il lodo è redatto per iscritto e contiene:

  1. l’indicazione degli arbitri, delle parti e dei loro difensori;
  2. l’indicazione della convenzione di arbitrato;
  3. l’indicazione della natura rituale o irrituale del lodo, se il procedimento è soggetto alla legge italiana, se la decisione è stata presa secondo diritto o equità;
  4. l’indicazione della sede dell’arbitrato;
  5. l’indicazione delle domande proposte dalle parti, con la precisazione delle rispettive conclusioni;
  6. l’esposizione dei motivi della decisione;
  7. il dispositivo;
  8. la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dal Consiglio Arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
  9. la data, il luogo e le modalità della deliberazione.

Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto che è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri, nonché dell’impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.

Art. 42
DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO

Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria in tanti originali quante sono le parti più uno; in alternativa il lodo può essere firmato digitalmente e depositato per pec.
La Segreteria trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dal deposito, salvo quanto previsto dall’art. 49 ultimo comma.

Art. 43
TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO

Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria il lodo definitivo entro centottanta giorni dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.
Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato per giustificati motivi dal Consiglio Arbitrale o, quando vi sia il consenso scritto delle parti, dalla Segreteria.
Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dal Consiglio Arbitrale, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in presenza di altro giustificato motivo.
Il termine di cui al comma 1 è sospeso dalla Segreteria nel caso di mancato pagamento delle spese del procedimento.

Art. 44
LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO

Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo parziale quando definisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedimento.
Il Tribunale Arbitrale pronuncia un lodo non definitivo quando risolve una o più questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, e in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà degli arbitri di richiedere proroga al Consiglio Arbitrale.
Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa. Il lodo parziale contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa solo se, nei confronti di alcune delle parti, definisce la controversia.
Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Tribunale Arbitrale dispone con ordinanza la prosecuzione del procedimento.

Art. 45
CORREZIONE DEL LODO

Il lodo è soggetto a correzione.
L’istanza di correzione deve essere depositata, entro trenta giorni dal ricevimento del lodo, presso la Segreteria, che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza di correzione.
Il provvedimento del Tribunale Arbitrale, in caso di accoglimento dell’istanza di correzione, è parte integrante del lodo.
In ogni caso, nessun onere aggiuntivo sarà posto a carico delle parti, salva diversa determinazione del Consiglio Arbitrale.

Art. 46
ARBITRATO RAPIDO DOCUMENTALE

Qualora le parti manifestino espressamente la volontà di rinunciare alla facoltà di avvalersi di prove costituende, si applica la procedura di Arbitrato Rapido Documentale finalizzata alla risoluzione delle controversie mediante un Arbitro Unico che decide in via rituale con l’emanazione, entro 60 giorni dalla costituzione del Tribunale arbitrale, di un lodo vincolante per le parti.
Ove non già prevista nella clausola arbitrale, la richiesta può essere effettuata dall’attore unicamente con la domanda di arbitrato e si considererà accolta da controparte ove la procedura di Arbitrato Rapido Documentale venga espressamente accettata nella memoria di risposta.
L’arbitro decide solo sulla base di documenti prodotti dalle parti che rinunciano pertanto all’audizione personale, all’assunzione di prove testimoniali, ad una eventuale consulenza tecnica e ad una discussione orale.
Nell’ipotesi in cui l’arbitro designato ritenga di non essere in grado di decidere sulla base degli atti e della documentazione prodotta provvederà a convocare le parti innanzi a sé ad una specifica udienza ed in tale sede evidenzierà la necessità di procedere ad una istruttoria e conseguentemente chiederà il passaggio al rito ordinario di cui al presente regolamento.
In caso di adesione delle parti a tale richiesta, si redigerà un verbale sottoscritto dalle parti e dall’arbitro in cui si formalizzerà il cambiamento di rito e si assegneranno alle parti i termini per il deposito di memorie istruttorie.
Nell’ipotesi invece che le parti insistano per l’emissione del lodo “allo stato degli atti” l’Arbitro potrà accettare ovvero rinunciare all’incarico.
I costi della procedura di Arbitrato Documentale della Camera Arbitrale di Firenze sono quelli previsti per le procedure di arbitrato ordinario ridotti del 20%.

Art. 47
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti. Tutte le domande formulate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della controversia. Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
La Segreteria determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale. Qualora il valore della controversia sia inizialmente indeterminato e non ne sia possibile una successiva determinazione, la Segreteria, ai soli fini tariffari, e sentite le parti, stabilisce il valore della controversia, con equo apprezzamento, tra le tariffe relative allo scaglione compreso tra € 50.001 e 5.000.000.
In ogni fase del procedimento la Segreteria può suddividere il valore della controversia in relazione alle domande di ciascuna parte e richiedere a ciascuna di esse gli importi correlati a tali domande.

Art. 48
SPESE DEL PROCEDIMENTO

La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo.
Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale è comunicato dalla Segreteria al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordine alla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti.
Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria.
Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:

  1. costi d’istruttoria;
  2. onorari del Tribunale Arbitrale;
  3. onorari della Segreteria;
  4. onorari dei consulenti tecnici di ufficio;
  5. rimborsi della Camera Arbitrale;
  6. rimborsi spese degli arbitri;
  7. rimborsi spese dei consulenti tecnici di ufficio.

Unico titolare del credito relativo alle spese del procedimento è la Camera di Commercio di Firenze.
La Camera di Commercio provvederà comunque al pagamento di quanto dovuto al Tribunale arbitrale ed al Consulente Tecnico d’Ufficio.
Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati dal Consiglio Arbitrale in base al valore della controversia e secondo i criteri indicati nell’art. 47. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Consiglio Arbitrale tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della durata del procedimento e di ogni altra circostanza.
Salvo diversa indicazione del Collegio Arbitrale, all’estensore del lodo spetta il 40% dell’onorario complessivo stabilito, agli altri membri il 30%.
Con delibera motivata, il Consiglio Arbitrale può stabilire un aumento o una diminuzione dell’onorario del Tribunale Arbitrale, in misura non superiore al 20% della tariffa del corrispondente scaglione, in base all’attività effettivamente svolta dall’organo arbitrale.
Qualora la controversia oggetto dell’arbitrato sia inizialmente di valore indeterminato e anche nel prosieguo del giudizio non sia possibile individuare il valore della domanda, si applicano le tariffe minime relative allo scaglione compreso tra € 50.001,00 e € 100.000,00 e quelle massime relative allo scaglione compreso tra € 2.500.001,00 e € 5.500.000,00.
Alla Segreteria spetta un compenso pari al 10% del compenso netto stabilito per il Tribunale arbitrale, quale onorario per la funzione di cancelleria svolta nel procedimento arbitrale.
Gli onorari dei consulenti tecnici di ufficio sono determinati dal Consiglio Arbitrale con equo apprezzamento, parametrandoli alla tariffa stabilita per l’arbitro unico nello scaglione corrispondente. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici di ufficio devono essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.

Art. 49
VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI

Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria richiede alle parti il pagamento del costo di istruttoria nonché di un fondo iniziale costituito dal 40% dell’importo minimo dello scaglione di riferimento, fissando il termine per i relativi versamenti.
La Segreteria può richiedere alle parti successive integrazioni del fondo iniziale in relazione all’attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i versamenti.
La Segreteria richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale, prima della trasmissione del lodo, fissando il termine per i versamenti.
Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria può considerare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli interessi delle parti.
Copie autentiche del lodo saranno rilasciate solo previa verifica, da parte della Segreteria, del pagamento del saldo.

Art. 50
MANCATO PAGAMENTO

Se una parte non versa l’importo richiesto, la Segreteria può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria può sospendere il procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensione è revocata dalla Segreteria, verificato l’adempimento.
Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria può dichiarare l’estinzione del procedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è inadempimento.

Art. 51
CONSERVAZIONE E COPIE DEGLI ATTI

Ciascuna delle parti è tenuta a ritirare il proprio fascicolo entro sei mesi dalla cessazione del processo arbitrale. Decorso detto termine, la Segreteria addebita alla parte le spese per la spedizione del proprio fascicolo.
Il fascicolo di ufficio è conservato dalla Segreteria per dieci anni.
Su richiesta di parte, la Segreteria rilascia copie conformi dell’originale del lodo depositato presso la Segreteria stessa. Se la parte lo richiede, la copia è fatta autenticare da un notaio, a spese della parte richiedente.

Art. 52
RISERVATEZZA

La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale, i consulenti tecnici, le parti ed i loro difensori sono tenuti ad osservare la riservatezza in ordine ad ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
Il lodo non può essere pubblicato se le parti abbiano manifestato volontà contraria. In ogni caso, la pubblicazione del lodo deve essere effettuata con modalità che escludano l’individuazione delle parti, salvo che le stesse vi consentano.

Art. 53
DISPOSIZIONI FISCALI

Gli atti del procedimento arbitrale sono tassati in conformità alle vigenti disposizioni.

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